Gli assegnatari delle tipologie abitative di Edilizia Residenziale Sociale, dovranno possedere, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 11.10.2010 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2007, i seguenti requisiti soggettivi, in quanto conformi alle previsioni di legge e di regolamento vigenti in materia:
1. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione sia riconosciuto in condizioni di reciprocità a trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno;
2. residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Milano o nella Città Metropolitana;
3. reddito complessivo del nucleo familiare e/o del singolo assegnatario, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all’edilizia agevolata, incrementato del 25% sia che concorrono redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, e con l’abbattimento legalmente previsto per ogni figlio a carico, indicati nell’allegato 3 della Deliberazione n. 73 approvata dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2007, attualmente €. 111.698,98.
4. non essere titolare il dichiarante, o il coniuge non legalmente separato e/o convivente, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale, ad esclusione dell’acquirente che si impegni a locare l’alloggio acquisito ai sensi della delibera C.C. n. 42/2010 (DCC 42/2010) o nel territorio del Comune di Milano o della Città Metropolitana (DCC 73/2007) - NB. requisito definito dalla singola convenzione. Ai fini della verifica del suddetto requisito, si conviene che, ai sensi dell’art. 1351 c.c., dovrà essere presentata dal soggetto interessato al momento della sottoscrizione dell’atto preliminare di acquisto ovvero nel verbale di assegnazione, l’impegnativa alla vendita dell’eventuale alloggio posseduto e dovrà poi essere prodotto il relativo atto di vendita all’ufficiale rogante avanti il quale verrà sottoscritto il rogito. Nel caso in cui per l’acquisto del precedente alloggio l’acquirente abbia usufruito del contributo o del finanziamento agevolato, non potrà in alcun modo beneficiare di analoghi contributi o finanziamenti agevolati pubblici, secondo la normativa regionale vigente in materia.
5. assenza di precedente assegnazione in proprietà, ad un componente del proprio nucleo familiare, immediata o futura, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, convenzionato e/o realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
6. assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. d) del Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
7. non essere stato sfrattato da alloggi di edilizia residenziale pubblica per morosità negli ultimi 5 anni;
8. non aver occupato, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni.
9. Tali requisiti e i loro aggiornamenti eventuali dal Comune dovranno essere posseduti al momento dell’assegnazione che potrà essere effettuata a partire dall’inizio dei lavori.
10. La cooperativa Sant’Ilario avvia e promuove attività di cooperazione valorizzando e condividendo con altre cooperative interventi prossimi all’attività edilizia/di costruzione, con tutti gli aderenti che rimangono prenotatari dello stesso intervento nella nuova cooperativa indicata.